Vacanze studio INPS Insieme 2017:
I nostri college sono selezionati tra le più famose università ed esclusive “public school”, che rispondono ad elevati standard di qualità. Per garantire i nostri standard di qualità, ci affidiamo alle migliori organizzazioni internazionali, dal volo allo staff, dai corsi di lingua alle attività ed escursioni. Abbiamo uno staff all’estero e in Italia altamente qualificato.I prezzi sono elaborati sulla base dei contributi messi a disposizione dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Le quote speciali peri programmi Estate INPSieme sono garantite solo per coloro che usufruiscono del contributo e non sono già iscritti ai nostri soggiorni.
QUANDO E DOVE:
Durante la stagione estiva 2017 nei mesi di giugno, luglio e agosto nelle seguenti destinazioni: Gran Bretagna – Irlanda – Francia – Germania – Spagna Il contributo concesso per un soggiorno di settimane è pari ad un massimo di € 2.400,00 e per quello di quattro settimane € 4.000.00 Le quote concesse saranno calcolate in base al reddito evidenziato dal modello ISEE con un contributo che può variare dal 70% al 100% della costo totale.
PERCHE’ STEPS:
Grazie alla sua esperienza ultraventennale, la STEPS offre un’imperdibile opportunità per studiare in classi internazionali scegliendo tra soggiorni di gruppo con accompagnatore oppure corsi con partenza individuale strutturati secondo le specifiche esigenze di ognuno (2 o 4 settimane con sistemazione in famiglia, college o residenza). …approfittane, impara le lingue con #STEPS
La data di scadenza per la presentazione della domanda è il 16 Febbraio 2017.
In questa pagina abbiamo inserito le parti più significative del Bando “Estate INPSieme”; riteniamo che possa essere un modo per semplificare e rendere più immediati, per l’utenza finale, i paragrafi principali.
A CHI E’ RIVOLTO IL BANDO
a) il dipendente e il pensionato della Pubblica Amministrazione iscritto alla Gestione unitaria delle Prestazioni Creditizie e sociali;
b) Il pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici;
c) il dipendente e il pensionato iscritto alla Gestione Fondo IPOST;
d) il dipendente e il pensionato assistito IPA
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SOGGIORNI IN ITALIA
Possono partecipare al concorso gli studenti di cui all’art. 1, comma 3 del bando, che siano iscritti, all’atto di presentazione della domanda, alle classi seconda, terza, quarta e quinta di una scuola primaria o ad una qualunque classe della scuola secondaria di secondo grado*.
Possono, altresì, partecipare al concorso gli studenti di cui all’art. 1, comma 3, che siano iscritti, all’atto di presentazione della domanda, ad una qualunque classe della scuola secondaria di secondo grado se disabili ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92 o invalidi civili al 100%.
*Questo potrebbe essere un refuso nel bando. INPS sta analizzando il caso ma potrebbe doversi intendere come “scuola secondaria di primo grado”.L’importo massimo di ciascun contributo è di:
– € 800,00 per soggiorno di durata pari a otto giorni/sette notti;
– € 1.400,00 per soggiorno di durata pari a quindici giorni/quattordici notti
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SOGGIORNI STUDIO IN EUROPA
Possono partecipare al concorso gli studenti di cui all’art. 1, comma 3, che siano iscritti, all’atto di presentazione della domanda, ad una scuola secondaria di secondo grado e non abbiano compiuto il 19^ anno di età. Per gli studenti disabili, commi 1 e 3 della legge 104/92 e per gli studenti invalidi civili al 100%, il limite di età è elevato a 23 anni.
Il beneficio di cui al presente bando è incompatibile con quello attribuito dal Programma ITACA anno scolastico 2017/2018. Pertanto, nel caso in cui lo studente risulti beneficiario di primo acconto del contributo Itaca 2017/2018, prevarrà il Programma ITACA e si provvederà d’ufficio all’esclusione del medesimo dalle graduatorie dei soggiorni studio in Europa.
L’importo massimo di ciascun contributo è di:
– € 2.400,00 per soggiorno di durata pari a quindici giorni/quattordici notti;
– € 4.000,00 per soggiorno di durata pari a quattro settimane
DOMANDA DI ISCRIZIONE IN BANCA DATI E RICHIESTA DEL PIN DISPOSITIVO
Prima di provvedere alla compilazione della domanda, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall’Istituto come “richiedenti” della prestazione. I richiedenti la prestazione che non risultano iscritti nella predetta banca dati, dovranno, quindi, preventivamente presentare richiesta d’iscrizione della stessa. La domanda di iscrizione in banca dati, compilabile tramite il modulo “Iscrizione in banca dati” prelevabile dalla sezione “Modulistica”, all’interno del sito www.inps.it e deve essere presentata dal richiedente alla Sede Provinciale INPS competente per territorio, attraverso i canali di seguito elencati:
- recandosi direttamente presso la sede provinciale competente per territorio;
- inviando, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo pec della sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo “iscrizione in banca dati”, debitamente compilato;
- inviando, a mezzo posta elettronica, all’indirizzo mail della sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo “iscrizione in banca dati”, debitamente compilato, e copia del documento di identità in corso di validità;
- inviando, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il modulo “iscrizione in banca dati”, debitamente compilato, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
- trasmettendo, via fax, al numero della sede provinciale competente per territorio, copia del modulo “iscrizione in banca dati”, debitamente compilato, allegando copia del documento d’identità in corso di validità.
L’ATTESTAZIONE ISEE
- Il richiedente la prestazione, all’atto della presentazione della domanda, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE ordinaria o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni.
L’attestazione ISEE è rilasciata dall’INPS o dagli Enti Convenzionati (Caf, Comuni, etc.) previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.
TERMINI E MODALITA’ DELL’INVIO DELLA DOMANDA
La domanda deve essere trasmessa in via telematica dal richiedente la prestazione, a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 16 febbraio 2017 e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 marzo 2017.
TUTTI GLI STEP SUCCESSIVI, DOPO AVER INSERITO LA DOMANDA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI AMMESSI CON RISERVA
L’Istituto, entro l’11 aprile 2017 tenuto conto delle preferenze espresse all’atto della presentazione della domanda in ordine alla durata del soggiorno, del numero di contributi erogabili con riferimento a ciascuna tipologia di soggiorno e, infine, dei criteri di cui al comma 2, pubblica sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, quattro graduatorie degli ammessi con riserva, come di seguito indicato:
- graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quindici giorni/quattordici notti per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici;
- graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quattro settimane per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici;
- graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quindici giorni/quattordici notti per la Gestione Fondo Ipost;
- graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quattro settimane per la Gestione Fondo Ipost.
Il partecipante che abbia optato, relativamente alla durata, per una sola tipologia di soggiorno, sarà collocato nella sola graduatoria riferita ai soggiorni di tale durata.
Il partecipante che abbia optato, relativamente alla durata, per entrambe le tipologie di soggiorno, sarà collocato nella graduatoria riferita ai soggiorni di durata pari a quella indicata nella prima opzione.
Nel caso in cui la tipologia di soggiorno scelta quale prima opzione non sia assegnabile in base al collocamento in graduatoria, il partecipante sarà collocato nella graduatoria riferita ai soggiorni di durata pari a quella indicata nella seconda opzione. Qualora anche in quest’ultima graduatoria il partecipante risulti collocato in posizione non utile, lo stesso sarà collocato nella graduatoria riferita ai soggiorni di durata pari a quella indicata nella prima opzione, in base al punteggio conseguito, ai fini dell’eventuale scorrimento.
Entro il 27 Aprile si deve inviare ad Inps tramite procedura telematica:
– copia dell’accordo/contratto sottoscritto con l’agenzia;
– compilare la dichiarazione on line che attesta che il contratto sottoscritto dal richiedente e dal soggetto fornitore contiene gli elementi informativi di cui all”Art. 8, punto 1, lettera a, del bando in oggetto.
– per partire con San Marino Tourservice, agenzia con sede a San Marino, senza sedi operative in Italia, il richiedente la prestazione potrà caricare l’atto di delegazione al pagamento, in formato cartaceo, che gli verrà fornito dalla stessa San Marino Tourservice.
– rendere in procedura formale dichiarazione di impegno alla restituzione delle somme erogate dall’ Inps al soggetto fornitore ed organizzatore del servizio, nei casi previsti dal successivo articolo 12 del presente bando;
– caricare in procedura copia della relativa fattura intestata al richiedente la prestazione, per l’importo corrispondente all’50% del contributo riconosciuto ovvero, qualora il costo del soggiorno sia inferiore al contributo, almeno pari al 50% del costo del soggiorno. Il richiedente ha facoltà di produrre, in questa fase, la fattura relativa al 100% del contributo riconosciuto ovvero, qualora il costo del soggiorno sia inferiore al contributo, almeno pari al 100% del costo del soggiorno.
SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE
Inps provvederà a un eventuale e solo ripescaggio entro il 12 maggio 2017. Se rientrerai in graduatoria attraverso il ripescaggio dovrai inviare tutta la documentazione entro il 30 maggio 2017.
IL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE
Il valore del contributo erogabile in favore del beneficiario è determinato in misura percentuale rispetto al valore massimo predetto, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come di seguito indicato:
Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza Percentuale di riconoscimento rispetto al valore massimo erogabile
Fino a € 16.000,00 |
100% |
Da € 16.000,01 a € 24.000,00 |
95% |
Da € 24.000,01 a € 32.000,00 |
90% |
Da € 32.000,01 a € 40.000,00 |
85% |
Da € 40.000,01 a € 48.000,00 |
80% |
Oltre € 48.000,00 |
70% |
Il valore del contributo non potrà, in ogni caso, essere superiore al costo del soggiorno, come indicato nell’accordo/contratto di cui all’art. 8, comma 1. Ove il costo del soggiorno sia di importo inferiore al valore del contributo concedibile, così come individuato ai sensi del comma 1, il valore del contributo sarà individuato nella misura corrispondente al costo stesso. Ove, al contrario, il costo del soggiorno sia di importo superiore al valore del contributo concedibile, così come individuato ai sensi del comma 1, la quota eccedente il valore del contributo resterà ad esclusivo carico dell’avente diritto.
Per i vincitori, entro il 15 giugno 2017, l’Istituto disporrà nei confronti del soggetto fornitore ed organizzatore del servizio il pagamento di un acconto, pari al 50% dell’importo del contributo, così come individuato ai sensi dei commi 1 e
In caso di beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie, ai sensi dell’art. 9, la liquidazione dell’acconto sarà disposta entro il 30 giugno2017
Successivamente alla conclusione de soggiorno, entro il 5 settembre 2017, il richiedente dovrà caricare in procedura:
- L’attestato di avvenuta partecipazione al corso di lingue prodotto dalla scuola frequentata sita nello Stato di svolgimento del soggiorno;
- Copia della fattura o di documento equipollente intestata al richiedente la prestazione, per l’importo corrispondente, qualora non sia stata prodotta, nella fase di cui all’art. 8, comma 1, fattura o documento equipollente pari al 100% del valore del contributo o del costo inferiore del soggiorno
- A seguito della corretta acquisizione in procedura della documentazione di cui al precedente comma nei termini ivi previsti, l’Istituto erogherà al soggetto fornitore ed organizzatore del servizio il restante 50% entro il 31 Ottobre 2017.
- In caso di produzione della documentazione in data successiva al 5 Settembre 2017 e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2017, l’Istituto erogherà il saldo finale entro il 1 Febbraio 2018.
COME TRASMETTERE LA DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione, di cui al presente Bando dovrà essere acquisita nell’apposita procedura informatica.
MANCATE PARTENZE E RIENTRI ANTICIPATI
- In caso di mancata produzione della documentazione di cui all’art. 10 comma 4, entro il termine del 30 Novembre 2017, nonché in caso di mancata partenza o di rientro anticipato, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell’importo erogato in acconto dall’Istituto nei confronti del soggetto fornitore ed organizzatore del servizio e non si procederà alla corresponsione del saldo.
- Nel solo caso in cui la mancata partenza o il rientro anticipato siano dovuti a gravi motivi, opportunamente documentati, quali il decesso di un parente o di un affine entro il II grado del beneficiario, patologie intervenute successivamente alla domanda, che compromettono la possibilità di accesso alla prestazione o di prosecuzione del soggiorno da parte del beneficiario ovvero patologie gravi, intervenute successivamente alla presentazione della domanda, di un parente entro il II grado del beneficiario, eventi politico-sociali, calamità naturali, emergenze sanitarie, attestate da provvedimenti delle Autorità competenti, non si procederà al recupero dell’acconto nei confronti del richiedente la prestazione.
- In caso di rientro dopo la seconda metà del soggiorno, per i motivi di cui al comma 2, si procederà al saldo della fattura o del documento equipollente prodotto dalla società e caricato in procedura a cura del richiedente. Tale documento dovrà essere caricato in procedura anche se nella prima fase, di cui all’art. 8, comma 1, lettera d), era stata prodotta fattura pari al 100% del costo del contributo o del soggiorno.
RICORSI
Eventuali ricorsi amministrativi dovranno essere presentati alla Sede Provinciale competente per territorio, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.